Statuto della petizione
A: Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Questa petizione si prefigge l'obbiettivo di raccogliere firme per il riconoscimento ufficiale della lingua Nonesa, ovvero del riconoscimento della ladinità delle parlate della Valle di Non e della adiacente bassa Valle di Sole con Val di Rabbi. Questa richiesta è supportata sia da considerazioni di illustri studiosi di linguistica a livello internazionale fin dal XVIII secolo (primo fra tutti il fondatore della linguistica reto-romanza, Graziadio Isaia Ascoli), sia da una precisa volontà popolare che ha fatto si che nel censimento linguistico del 2001 più di 7500 nonesi e solandri (pari al 20% della popolazione residente) si siano dichiarati appartenenti al gruppo linguistico ladino.
Il consiglio della provincia autonoma di Trento sembra sordo di fronte a queste migliaia di voci che non chiedono altro di veder riconosciuta la propria lingua anche a livello istituzionale, cosa che avviene nelle vallate dolomitiche del Sella di parlata affine a quella nonesa.
L'iniquità del silenzio delle istituzioni provinciali di fronte alla richiesta legittima dei Nonesi di veder tutelata la propria parlata è palese, e rappresenta una gravissima mancanza di democrazia.
Questa raccolta di firme on line rappresenta un tentativo di sensibilizzare le autorità provinciali ed indurle ad ascoltare le richieste legittime della popolazione Nonesa affinché vengano messi in atto tutti i meccanismi di tutela e di salvaguardia linguistica previsti dalla legge.
Il riconoscimento formale del gruppo noneso/ladino può costituire una grande opportunità per le valli di Non, Sole e Rabbi, in quanto la legge prevede una serie di benefici e di diritti in favore delle minoranze ladine,
ivi compresa una particolare assistenza da parte delle Università insediate sul territorio, l’accesso ai mezzi radiotelevisivi, l’insegnamento della lingua e della cultura nonesa nelle scuole ed altro. La legge 15.12.1999, n.482 riporta “Norme in materia di tutela delle minoranze storiche†e promuove la valorizzazione delle diverse lingue e culture presenti sul territorio nazionale. Le disposizioni principali in materia sono dettate però dall’art.6 dalla Costituzione, dall’art.4 – 1° comma ed art.5–bis del Decreto Legislativo 16.12.1993, n.592 e s.m.; nonché dagli articoli 2 – ultimo comma e 102 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige–Südtirol. Relativamente alle popolazioni ladine presenti sul territorio del Trentino, particolari diritti sono riconosciuti dall’art.102 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige – Südtirol, in via principale per quanto concerne la valorizzazione delle iniziative di attività culturali, di stampa e ricreative delle tradizioni popolari e dalla toponomastica, ma anche per ciò che riguarda più specificatamente l’insegnamento scolastico, prevedendo il secondo comma del citato articolo, l’insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole. L’ultimo comma dell’art.15 dello Statuto, stabilisce che la Provincia di Trento deve assicurare adeguati stanziamenti per consentire la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ladine insediate sul territorio provinciale. A tutt’oggi il dettato statutario ha trovato specifica realizzazione attraverso una serie di decreti legislativi solo in favore della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino – dolomitico della Valle di Fassa. Tuttavia questa minoranza riconosciuta rappresenta solo uno dei ceppi dell’area ladina del Trentino. Oltre a questa specificità esiste la ladinità delle Valli del Noce, già inquadrata dai linguisti nel ceppo romano–retico, che si distingue dai ladini delle Dolomiti orientali (Valle di Fassa) per fattori linguistici, culturali e storici, che hanno una serie dicomunanze la lingua Romancia, parlata nel cantone svizzero dei Grigioni. Le norme dettate dal sopra citato D.Lgs. n.592, dd.16.12.1993 ed in particolare l’art.4, contengono una disposizione di grande importanza, in quanto prendono in considerazione gli insediamenti ladini presenti sul territorio trentino ed appartenenti a ceppi diversi da quello ladino–dolomitico, come per l’appunto quelli insediati nelle Valli del Noce. Lo stesso articolo indica che in sede di censimento decennale della popolazione italiana nel Trentino, la popolazione stessa è tenuta a dichiarare con apposito atto l’eventuale appartenenza al gruppo linguistico ladino.
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